PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
§ 4. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1° FEBBRAIO 1986 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili)

Art. 8 - Servizi annessi.



Art. 8 - Servizi annessi.


8.1. Generalità


È consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:


a) officine di riparazione annesse;


b) stazione di lavaggio e lubrificazione;


c) uffici, guardianie, alloggio custode.


8.1.0. Officine di riparazione


Le officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono essere situate all'interno dell'autorimessa, possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche piene.


La superficie occupata dalle officine annesse non può comunque essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.


Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori terra.


Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all'interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:


a) devono essere ubicate al piano terra;


b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso indipendente dall'autorimessa;


c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura;


d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;


e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.


8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione


Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all'interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2 m3, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.


8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode.


È consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.


L'alloggio del custode dovrà essere completamente isolato dai locali dell'autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.