PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
§ 4. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1° FEBBRAIO 1986 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili)

Art. 7 - Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati.



Art. 7 - Autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati.


7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m. lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali.


7.2. Pavimenti


7.2.0. Pendenze


Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.


7.2.1. Pavimentazione


Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.


7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza


Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m., atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.


7.4. Impianti idrici antincendio


Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.