PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
§ 4. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1° FEBBRAIO 1986 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili)

Art. 4 - Impianti tecnologici.



Art. 4 - Impianti tecnologici.


4.1. Impianti di riscaldamento


Il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato con:


- radiatori o aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;


- impianti ad aria calda; è ammesso il ricircolo dell'aria ambiente se l'autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;


- generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa l'installazione dei generatori all'interno dell'autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.