PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
§ 4. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1° FEBBRAIO 1986 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili)

Art. 10 - Norme di esercizio.



Art. 10 - Norme di esercizio.


10.1. Nell'autorimessa è vietato:


a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0.;


b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0. e 8.1.1.;


c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0.;


d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.


10.2. Entro l'autorimessa è proibito fumare


Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.


10.3. Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio.


10.4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette


L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.


10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.


10.6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.


10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo ameno ogni sei mesi da parte del personale qualificato.