PARTE IV - Impiantistica
Sicurezza
§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Art. 112 (L) - Installazione degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7).


Art. 112 (L) - Installazione degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7).


Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.


In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.


Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.


Con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, saranno fissati i termini e le modalità per l’adeguamento degli impianti di cui al comma 3.