PARTE IV - Impiantistica
Sicurezza
§ 1. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001 N. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Art. 111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.


Art. 111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.


Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.


Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.


Resta salvo il potere dell’amministrazione di procedere all’effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.