Assicurazione del fabbricato
Articoli:
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1907 - Assicurazione parziale.

Art. 1907 - Assicurazione parziale.


Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.