Assicurazione del fabbricato
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1911 - Coassicurazione.

Art. 1911 - Coassicurazione.


Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra gli assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.