Assicurazione del fabbricato
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Sezione I - Disposizioni generali-Art. 1882 - Nozione.

Sezione I - Disposizioni generali



Art. 1882 - Nozione.


L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.