Assicurazione del fabbricato
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1905 - Limiti del risarcimento.

Art. 1905 - Limiti del risarcimento.


L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.


L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.