Assicurazione del fabbricato
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Sezione II - Dell’assicurazione contro i danni-Art. 1904 - Interesse all’assicurazione.

Sezione II - Dell’assicurazione contro i danni



Art. 1904 - Interesse all’assicurazione.


Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.