Assicurazione del fabbricato
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti.

Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti.


L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.


L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.


Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.