Assicurazione del fabbricato
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1895 - Inesistenza del rischio.

Art. 1895 - Inesistenza del rischio.


Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.