Assicurazione del fabbricato
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1889 - Polizze all’ordine e al portatore.

Art. 1889 - Polizze all’ordine e al portatore.


Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione.


Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato.


In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine.