PARTE III - La Gestione
Assicurazione del fabbricato
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1907 - Assicurazione parziale.


Art. 1907 - Assicurazione parziale.


Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.