Assicurazione del fabbricato
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore.


L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.


Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.


L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.


Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.1


1 Corte Cost. 18 luglio 1991 n. 356 ha dichiarato tale articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del “danno biologico”, e il comma 2, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell’assicurato.