PARTE III - La Gestione
Assicurazione del fabbricato
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1905 - Limiti del risarcimento.


Art. 1905 - Limiti del risarcimento.


L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.


L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.