PARTE III - La Gestione
Assicurazione del fabbricato
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1895 - Inesistenza del rischio.


Art. 1895 - Inesistenza del rischio.


Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.