Art. 35 - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1. Nelle ipotesi previste dall'art. 31 il reddito agrario si considera inesistente.1
1 Il presente articolo, già art. 32, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1 D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.