Art. 42 - Costruzioni rurali.

Art. 42 - Costruzioni rurali.


1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:


a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;1


b) al ricovero degli animali di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 32 e di quelli occorrenti per la coltivazione;


c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;


d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 32.2




1 La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1 D.L. 27 aprile 1990 n. 90, che, al comma 5, dispone: “Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto”.


2 Il presente articolo, già art. 39, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1 D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.