Art. 32 - Reddito agrario.

Art. 32 - Reddito agrario.



1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.


2. Sono considerate attività agricole:


a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;1


b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;2


c) le attività di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.3


3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lett. b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.


4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 27.4




1 La presente lettera è stata così modificata dall'art. 3 L. 23 dicembre 1996 n. 662.


2 La presente lettera è stata così modificata dall'art. 3 L. 23 dicembre 1996 n. 662. Il numero di capi che rientra nei limiti di cui alla presente lettera, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, è stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1 del D.M. 6 marzo 2000.


3 La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 2, comma 6, L. 24 dicembre 2003 n. 350, con decorrenza dal 1° gennaio 2004; si riporta di seguito il testo previgente: “c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso”.


4 Il presente articolo, già art. 29, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1 D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.