Titolo IV - Disposizioni varie, transitorie e finali Art. 185 - Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici.

(omissis)



Titolo IV - Disposizioni varie, transitorie e finali


Art. 185 - Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici.


1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di affitto.


2. In deroga all'art. 37, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.1




1 Il presente comma, prima sostituito dall'art. 11 L. 30 dicembre 1991 n. 413, poi sostituito dall'art. 4 D.L. 31 maggio 1994 n. 330, è stato, poi, così modificato dall'art. 12 D.Lgs. 19 novembre 2005 n. 247, con decorrenza dal 2 dicembre 2005 ed effetto per i periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2004; si riporta di seguito il testo previgente: “In deroga all'art. 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento”. Il presente articolo, già art. 129, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1 D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.