DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986 N. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
Art. 35 - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
Art.
35 - Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.
1.
Nelle ipotesi previste dall'art. 31 il reddito agrario si considera
inesistente.