Art. 30 - Denuncia e decorrenza delle variazioni.

Art. 30 - Denuncia e decorrenza delle variazioni.



1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 29 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.


2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 e hanno effetto da tale anno.1


3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.2


4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'art. 29 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale .3



1 I termini, citati nel presente comma, sono prorogati al 31 maggio 1990 per effetto del comma 4 dell'art. 1 del D.L. 27 aprile 1990 n. 90.


2 I termini, citati nel presente comma, sono prorogati al 31 maggio 1990 per effetto del comma 4 dell'art. 1 del D.L. 27 aprile 1990 n. 90.


3 Il presente articolo, già art. 27, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1 D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.