Art. 43 - Immobili non produttivi di reddito fondiario.

Art. 43 - Immobili non produttivi di reddito fondiario.


1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.


2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.1




1 Per l'esclusione di tali beni dal patrimonio dell'impresa, v. art. 58 L. 30 dicembre 1991 n. 413, il quale dispone che “L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta”. Per i soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 58, comma 3-bis, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 per gli immobili strumentali per destinazione relativi alle attività aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale devono entro il 18 dicembre 1993, esercitare l'opzione ivi prevista mediante apposita dichiarazione in carta libera, conforme allo schema allegato al D.M. 29 settembre 1993 da spedire a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione stessa. Il mancato esercizio dell'opzione o l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro la sopra indicata data del 18 dicembre 1993, comporta che gli immobili strumentali di cui all'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, continuano ad essere considerati relativi all'impresa. L'imposta sostitutiva dell'IRPEG, dell'ILOR e dell'IVA, determinata ai sensi dell'art. 58, comma 3-bis, L. 30 dicembre 1991 n. 413, introdotto dall'art. 62, comma 23, del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 ed indicata nella dichiarazione di opzione, deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione di opzione stessa e la seconda entro il mese di maggio 1994. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 145, comma 99, L. 23 dicembre 2000 n. 388. Il presente articolo, già art. 40, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1 D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004. In virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 37, L. 28 dicembre 2007 n. 244,  l'imprenditore individuale può optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento dell'imposta nella misura del 10 per cento.