Art. 16 - Detrazioni per canoni di locazione.

Art. 16 - Detrazioni per canoni di locazione.


1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:


a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;


b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.1


Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione, complessivamente pari a:


a) lire 960.000 (495,80 euro), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (15.493,71 euro);2


b) lire 480.000 (247,90 euro), se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 (15.493,71 euro) ma non lire 60.000.000 (30.987,41 euro).3


1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, complessivamente pari a:4


a) lire 1.920.000 (991,60 euro), se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni (15.493,71 euro);


b) lire 960.000 (495,80 euro), se il reddito complessivo supera lire 30 milioni (15.493,71 euro) ma non lire 60 milioni (30.987,41 euro).5


1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.6


1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.7


1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.8


1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare.9




1 Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.


2 La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2 L. 23 dicembre 2000 n. 388.


3 La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2 L. 23 dicembre 2000 n. 388. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 9, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008; in  virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007; si riporta di seguito il testo previgente: “Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) lire 960.000 (495,80 euro), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (15.493,71 euro); b) lire 480.000 (247,90 euro), se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 (15.493,71 euro) ma non lire 60.000.000 (30.987,41 euro)”.


4 Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 1, comma 9, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008; in  virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007; si riporta di seguito il testo previgente: “1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi”.


5 Il presente articolo, già art. 13-ter e come tale aggiunto dall'art. 6 L. 23 dicembre 1999 n. 488, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1 D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.


6 Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.


7 Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.


8 Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.


9 Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.