Art. 39 - Decorrenza delle variazioni.

Art. 39 - Decorrenza delle variazioni.


1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'art. 38 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la revisione.1





1 Il presente articolo, già art. 36, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1 D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004.