Art. 33 - Imputazione del reddito agrario.

Art. 33 - Imputazione del reddito agrario.


1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.


2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'art. 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.


2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'art. 32, comma 2, lettera b).1




1 Il presente articolo, già art. 30, è stato così rinumerato in virtù dell'art. 1 D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, con decorrenza dal 1° gennaio 2004. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 176, L. 24 dicembre 2007 n. 244, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.