(omissis)
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Parte I - Attività edilizia
Titolo I - Disposizioni generali
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122 - (L) Ambito di applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25).
Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché, mediante il disposto dell’articolo 129, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall’articolo 3, comma 1, del presente testo unico.