Art. 4 - Divieti di discriminazione.

Art. 4 - Divieti di discriminazione.


Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari e satellitari.


L'impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.