Antenne
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 10 LUGLIO 1924 N. 1226
§ 4. - LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249
§ 5. - LEGGE 20 MARZO 2001 N. 66
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003 N. 259
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 11 NOVEMBRE 2005
Art. 231 - Pubblica utilità. Espropriazione.

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)


(omissis)


Art. 231 - Pubblica utilità. Espropriazione.


Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità.


Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può essere dichiarata, ove occorra, l’urgenza e l’indifferibilità delle opere.


Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.


Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e aggiunte.


Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerta, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.


Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, l’indennità di esproprio è determinata ai sensi dell’art. 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325.