Art.
1
I
proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi
alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni
destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti
agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è
disposto negli artt. 2 e 3.
Art.
2
Le
installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite
in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del regio
decreto 3 agosto 1924, n. 2295.
Esse
non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà
secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà
medesima o a terzi.
Art.
3
Il
proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile
qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la
rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo
deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.
Egli
dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente,
al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla
rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.
(omissis)
Art.
5
Coloro
che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per la
rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per
altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese
alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti
riparazioni della proprietà.
La
rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga
utilizzato da altro utente.
(omissis)
Art.
11
Le
contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi
dell'art. 1 e del comma 1 dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli
interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle
comunicazioni.
All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del comma 2 dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.