Antenne
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 10 LUGLIO 1924 N. 1226
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973 N. 156
§ 4. - LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249
§ 5. - LEGGE 20 MARZO 2001 N. 66
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003 N. 259
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 11 NOVEMBRE 2005
(Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche)

Art. 1


I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli artt. 2 e 3.



Art. 2


Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del regio decreto 3 agosto 1924, n. 2295.


Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi.



Art. 3


Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso.


Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.



(omissis)



Art. 5


Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per la rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà.


La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.



(omissis)



Art. 11


Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del comma 1 dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle comunicazioni.


All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del comma 2 dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.