Antenne
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 10 LUGLIO 1924 N. 1226
§ 2. - LEGGE 6 MAGGIO 1940 N. 554
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973 N. 156
§ 4. - LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249
§ 5. - LEGGE 20 MARZO 2001 N. 66
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003 N. 259
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 11 NOVEMBRE 2005
Art. 78 - Norme tecniche relative agli impianti radioriceventi.

(Approvazione del regolamento per l’esecuzione del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni riflettenti le comunicazioni senza filo)



(omissis)



Art. 78 - Norme tecniche relative agli impianti radioriceventi.


Nell’impianto e nell’uso degli aerei delle stazioni radioelettriche destinate alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari gli utenti sono tenuti ad adottare sotto la loro responsabilità tutti i mezzi consigliati dalla tecnica e dalla pratica ai fini della sicurezza dell’impianto e del suo regolare funzionamento e perché, anche nel caso della vicinanza di altri impianti elettrici, non possa essere arrecato alcun danno né alle persone, né alle cose.


Senza pregiudizio delle altre prescrizioni di carattere generale e locale cui l’utente deve uniformarsi, egli avrà inoltre l’obbligo di attenersi alle disposizioni che seguono:


a) Gli aerei non potranno essere tesi sopra aree pubbliche o di uso pubblico, salvo i casi in cui sia stato rilasciato regolare nulla osta dalle competenti autorità e dagli altri enti interessati, e sempre che vengano osservate le norme imposte dai regolamenti locali.


b) L’incrocio dei fili d’aereo con linee ad alta tensione o a corrente forte è proibito.


Nel caso della vicinanza di dette linee gli aerei debbono essere costruiti in modo che a causa dell’eventuale rottura del filo non possa assolutamente verificarsi alcun contatto.


La distanza orizzontale tra le linee e l’aero non dovrà comunque essere inferiore a 10 metri;


c) Per le linee telegrafiche e telefoniche si prescrive quanto segue:


1) gli incroci debbono essere quanto più possibile ad angolo retto o in ogni caso a un angolo non inferiore a 60° e a una distanza verticale di almeno un metro;


2) i parallelismi debbono essere evitati, se ciò non è assolutamente possibile, l’aereo dovrà essere costruito in modo che tra esso e la linea interceda una distanza orizzontale di almeno 5 metri;


3) se a causa della rottura dei fili di aereo è possibile un contatto fra essi e la linea, l’aereo dovrà essere costruito da filo Hackethal isolato in gomma.


d) La distanza fra i sostegni dell’aereo non potrà superare i 30 metri nel caso di aerei a più fili né i 50 nel caso di aerei monofilari.


e) I sostegni dell’aereo non dovranno avere un’altezza maggiore di 8 metri se collocati su tetti di edificio o su terrazze. I supporti, gli ancoraggi e le pennole debbono essere fissati solidamente ed essere sufficientemente robuste per resistere allo sforzo massimo cui il materiale può essere assoggettato.


Inoltre dovranno soddisfare alle condizioni che seguono:


1) i sostegni saranno sistemati in modo che essi possano conservare la loro posizione primitiva, e ciò anche nel caso che siano assoggettati ai massimi sforzi;


2) si dovrà evitare possibilmente di impiegare sostegni di legno. Ove poi si dovesse ricorrere a tale impiego, i sostegni dovranno essere di legname duro. Usando sostegni in ferro o in acciaio si dovrà curare che essi siano ben protetti contro la ruggine.


Se, come è preferibile, vengono impiegati pali tubolari, essi dovranno avere lo spessore di almeno 1 mm e un diametro esterno non inferiore a 20 mm.


f) Gli aerei dovranno essere costruiti in modo da non pregiudicare il funzionamento delle antenne già installate e da non impedire per quanto è possibile l’erezione di future antenne.


Se due aerei a T o a L sono vicini, la distanza delle parti contigue e parallele non deve essere inferiore a 5 metri.


Se vi sono dei punti di incrocio, la distanza fra tali punti dev’essere di almeno 2 metri.


g) I fili utilizzati per la costruzione degli aerei dovranno essere esenti da nodi e da giunti. Detti fili potranno essere di rame indurito, di bronzo fosforoso e d’alluminio e dovranno avere un diametro corrispondente ai valori di cui in appresso:


1) per aerei a un sol filo:


diametro del filo di rame indurito da mm 2 a mm 3;


diametro del filo di bronzo fosforoso da mm 1,5 a mm 3;


diametro del filo di alluminio da mm 3 a mm 4;


2) per conduttori a più fili:


diametro di un filo elementare di rame indurito o di bronzo fosforoso da mm 0,2 a mm 0,4;


diametro di filo elementare di alluminio da mm 0,4 a mm 0,7.


La coda d’aereo dovrà seguire la via più breve. Saranno da evitarsi quanto più è possibile i tratti tortuosi e gli angoli vivi.


Inoltre dovranno osservarsi anche per la coda d’aereo le norme già indicate relativamente agli incroci e ai parallelismi.


h) Gli isolatori da impiegarsi per l’isolamento di fili e della coda d’aereo dovranno essere adatti allo scopo ed essere sufficientemente robusti per resistere allo sforzo massimo cui il materiale può essere assoggettato.


i) È vietato l’attacco ai sostegni delle linee telegrafiche e telefoniche e in massima ai sostegni adibiti ad altri usi.


l) Deve essere predisposto il collegamento dell’aereo alla terra servendosi all’uopo di apposito commutatore. A scopo di sicurezza dovrà inoltre essere provveduto per l’inserzione a mezzo del predetto commutatore di un fusibile a non meno di 6 ampères e di uno scaricatore per le sovra-tensioni.


m) Non può essere collocato che un solo aereo esterno per ogni licenza abbonamento.


n) Per l’impianto degli aerei l’utente dovrà ottenere il consenso del proprietario dello stabile o dei condomini.


Nessuna restrizione è posta per gli aerei interni e a telaio.