Antenne
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 10 LUGLIO 1924 N. 1226
§ 4. - LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249
§ 5. - LEGGE 20 MARZO 2001 N. 66
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003 N. 259
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 11 NOVEMBRE 2005
Art. 232 - Limitazioni legali.

Art. 232 - Limitazioni legali.


Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, comma 1, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto.


Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.


I fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.


Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.


Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.