Art.
232 -
Limitazioni legali.
Negli
impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, comma 1,
i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso
del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o
private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o
altre aperture praticabili a prospetto.
Il
proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di
antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili
o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà
occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o
dei condomini.
I
fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in
guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua
destinazione.
Il
proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile
di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio
che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.