(omissis)
Art.
209 -
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e
di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
I
proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi
alla installazione sulla loro proprietà di antenne
appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla
ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei
servizi radioamatoriali.
Le
antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun
modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua
destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima
od a terzi.
Si
applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché
il comma 7 dell'articolo 92.
Gli
impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate
dal Ministero.
Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato é necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui é dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.