(Codice delle comunicazioni elettroniche)

(omissis)



Art. 209 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.


I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.


Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.


Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il comma 7 dell'articolo 92.


Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.


Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato é necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui é dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.