(omissis)
Art.
397 -
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.
I
proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi
all’installazione sulla loro proprietà di antenne destinate
alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli
abitanti dell’immobile stesso.
Le
antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso delle
proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare
danno alla proprietà medesima o a terzi.
Si
applicano all’installazione delle antenne l’art. 232, nonché
il comma 2 dell’art. 237.
Gli
impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate
con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo di applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria.