Antenne
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 10 LUGLIO 1924 N. 1226
§ 4. - LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249
§ 5. - LEGGE 20 MARZO 2001 N. 66
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003 N. 259
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 11 NOVEMBRE 2005
Art. 397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.

(omissis)



Art. 397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.


I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso.


Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso delle proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.


Si applicano all’installazione delle antenne l’art. 232, nonché il comma 2 dell’art. 237.


Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.


Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo di applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria.