Antenne
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 10 LUGLIO 1924 N. 1226
§ 5. - LEGGE 20 MARZO 2001 N. 66
§ 6. - DECRETO LEGISLATIVO 1° AGOSTO 2003 N. 259
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 11 NOVEMBRE 2005
(Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)



(omissis)



Art. 3 - Norme sull'emittenza televisiva.


(Omissis)


13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.


14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all’interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti a IVA nella misura del 4%. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti.1


1 Comma abrogato dal D.L. n. 328/1997, convertito in L. n. 410/1997.