(omissis)
Art.
3 - Norme
sull'emittenza televisiva.
(Omissis)
13.
A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più
unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a
ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne
collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per
distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute
mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un
regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine
di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all’interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti a IVA nella misura del 4%. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti.1
1 Comma abrogato dal D.L. n. 328/1997, convertito in L. n. 410/1997.