Art. 1 - Scopo.

(Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione)


Art. 1 - Scopo.


Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare, per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.