Art. 7 - Disposizioni transitorie.

Art. 7 - Disposizioni transitorie.


Le imprese di pulizia che alla data di entrata in vigore1 del presente decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attività è avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82 sono tenute a presentare all'Ufficio del registro delle imprese o alla Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'articolo 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato A), complete dei relativi allegati.


Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2.2




1 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.M. 4 ottobre 1999 n. 439; il testo originario recitava: “alla data di emanazione”.


2 Comma così modificato dall'art. 1 D.M. 4 ottobre 1999 n. 439; il testo originario era il seguente: “Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per due anni successivi alla data di emanazione del presente decreto anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2”.