Art.
6 -
Sanzioni.
Al
titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad
essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di
impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le
cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni
previste dall'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a
lire unmilioneduecentomila.
Qualora
l'impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente
legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta
sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa
individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una
sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo,
i soci accomandatari in caso di società in accomandita
semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo
di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire
un milione.
Qualora
l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di
cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni
sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale,
l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede,
tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci
accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per
azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società,
ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
A
chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di
cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività
a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate
dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire due milioni. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese
o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni.
I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.