Art. 5 - Obblighi relativi alle pubbliche amministrazioni.
Negli appalti di servizi relativi alle attività di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni si conformano alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.
Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.