Art. 4 - Sospensione, cancellazione e reiscrizione

Art. 4 - Sospensione, cancellazione e reiscrizione.1


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.


Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.


La sospensione, la cancellazione nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.


L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.


Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 può essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.




1 Articolo abrogato dall'art. 15 D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558, con decorrenza dal 6 dicembre 2000.