Art. 3 - Fasce di classificazione.

Art. 3 - Fasce di classificazione.


Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:


a) fino a 100.000.000 di lire;

b) fino a 400.000.000 di lire;

c) fino a 700.000.000 di lire;

d) fino a 1.000.000.000 di lire;

e) fino a 2.000.000.000 di lire;

f) fino a 4.000.000.000 di lire;

g) fino a 8.000.000.000 di lire;

h) fino a 12.000.000.000 di lire;

i) fino a 16.000.000.000 di lire;

l) oltre 16.000.000.000 di lire.


L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.


Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:


a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;


b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.


L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui allegato A) al presente decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) al presente decreto.


L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.


L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.