Art. 7 - Disposizioni transitorie.

Art. 7 - Disposizioni transitorie.


Le imprese di pulizia che svolgono le attività di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purché presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attività di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore.


Fino all'entrata in vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei requisiti delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge è effettuato dalla Commissione provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane, e dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le altre imprese. Avverso le decisioni della giunta può essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.1



1 Comma abrogato dall'art. 15 D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558, con decorrenza dal 6 dicembre 2000.