Art. 5 - Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia.
Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese dall'iscrizione, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, con motivato provvedimento della giunta della Camera di commercio o della Commissione provinciale per l'artigianato, qualora, esperite le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, venga accertata:
a) l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
b) una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
c) una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli eventuali integrativi territoriali, cui l'impresa non abbia posto rimedio.
La sospensione può essere accordata anche al venire meno di alcuno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione di cui all'articolo 6 apposita istanza e la stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.
La giunta della Camera di commercio o la Commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono autorizzare nei confronti delle imprese sospese la prosecuzione di tutti i contratti non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nei casi di cui alla lettera c) del comma 1 e di cui al comma 2 la predetta autorizzazione è data, anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, qualora possa ritenersi che il comportamento dell'impresa non sia dovuto a dolo o a colpa grave.
La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato. Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l'impresa abbia posto rimedio alle irregolarità, negligenze od omissioni di cui al presente articolo la giunta della Camera di commercio o la Commissione provinciale per l'artigianato ne dispongono la cancellazione limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, secondo le procedure di cui all'articolo 6.