Art. 4 - Comunicazione delle variazioni.

Art. 4 - Comunicazione delle variazioni.


Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane, l'impresa di pulizia deve comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalità previste per la presentazione delle denunzie al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3. Entro il medesimo termine e modalità l'impresa deve altresì comunicare le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, in capo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo.


Le variazioni dei requisiti di cui all'articolo 3 che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi, con le modalità di cui al comma 1; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma devono contenere i dati e le notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato A) ed essere accompagnate dalla relativa documentazione.


Gli Uffici del registro delle imprese e le Commissioni provinciali per l'artigianato possono procedere all'accertamento del permanere in capo delle imprese di pulizia dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e degli altri requisiti di capacità economico-finanziaria in qualsiasi momento con le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 anche su segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia di singoli interessati.