Mutuo e tassi di interesse
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§ 2. - LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108 (Disposizioni in materia di usura)
Art. 4 - Sostituzione del comma 2 dell'art. 1815 del codice civile.

Art. 4 - Sostituzione del comma 2 dell'art. 1815 del codice civile.


Il comma 2 dell'art. 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:


Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.