Mutuo e tassi di interesse
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§ 2. - LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108 (Disposizioni in materia di usura)
Art. 9 - Modifica dell'art. 14 legge 19 marzo 1990, n. 55 e dell'art. 3-quater legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 9 - Modifica dell'art. 14 legge 19 marzo 1990, n. 55 e dell'art. 3-quater legge 31 maggio 1965, n. 575.


Nel comma 1 dell'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, le parole: “ovvero ai soggetti indicati nel n. 2) del comma 1 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando”.


All'art. 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) nel comma 1, le parole: “ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2”;


b) nel comma 2, le parole: “persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale”.