Art. 1821 - Danni al mutuatario per vizi delle cose.

Art. 1821 - Danni al mutuatario per vizi delle cose.


Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.


Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.