PARTE III - La Gestione
Mutuo e tassi di interesse
§ 2. - LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108 (Disposizioni in materia di usura)

Art. 4 - Sostituzione del comma 2 dell'art. 1815 del codice civile.


Art. 4 - Sostituzione del comma 2 dell'art. 1815 del codice civile.


Il comma 2 dell'art. 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:


“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.